in merito alla condotta del calciatore Giulio Donati (Soc. Lecce) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 16° del primo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, nei termini descritti dalla Procura federale, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
P.Q.M.
delibera di sanzionare il calciatore Giulio Donati (Soc. Lecce) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".
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