In questi due casi, il Giudice ha deciso di rinviare la decisione stabilendo per il primo match «che la reclamante U.S. Salernitana, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara de qua».
Per il secondo incontro invece, il Giudice «dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione de-scritta nel ricorso (pag. 11 ed allegati 6 e 12) e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di contro-dedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante».
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