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Giudice Sportivo, le decisioni sulle gare che non si sono disputate: dall’Atalanta all’Udinese

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Nuovo capitolo per quanto riguarda le decisioni in merito alle partite di Serie A che non sono state disputate nella giornata del 6 febbraio 2022 e valide per la prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano. Il Giudice Sportivo...
Guglielmo Cannavale

Nuovo capitolo per quanto riguarda le decisioni in merito alle partite di Serie A che non sono state disputate nella giornata del 6 febbraio 2022 e valide per la prima giornata di ritorno del massimo campionato italiano. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha adottato soluzioni differenti per le partite in questione, come riporta Calcioefinanza.

In particolare, è stato deciso che la sfida tra Atalanta e Torino andrà disputata, con il Giudice che ha disposto che sia la Lega Serie A ad organizzare l’incontro. Decisione differente invece per il match tra Salernitana e Venezia e per quello tra Fiorentina e Udinese, anch’essi non disputati poiché campani e friulani erano stati bloccati dalle rispettive ASL competenti.


In questi due casi, il Giudice ha deciso di rinviare la decisione stabilendo per il primo match «che la reclamante U.S. Salernitana, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a confermare o meno la situazione descritta in parte motiva circa i calciatori disponibili per la gara de qua».

Per il secondo incontro invece, il Giudice «dispone che la reclamante Udinese Calcio, nel termine massimo di giorni sette dalla pubblicazione della presente decisione interlocutoria, fornisca, con atti trasmessi a questo Giudice e alle altre parti intervenute in giudizio, ogni elemento utile a chiarire e confermare la situazione de-scritta nel ricorso (pag. 11 ed allegati 6 e 12) e nella parte motiva della presente pronunzia circa i calciatori effettivamente disponibili per la gara de qua, nonché in ordine all’individuazione dei contatti stretti e pertanto dei soggetti posti in quarantena/autosorveglianza. Alla Lega Serie A, intervenuta in giudizio, è data facoltà di contro-dedurre e di fornire ulteriori elementi nel termine di giorni tre dalla ricezione degli atti da parte della società reclamante».